Art. 7.
(Assistenza in caso di ricovero di conviventi).

      1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano e garantiscono le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di ricovero dell'altro convivente, quando la convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, ad apportare alla «Carta dei servizi pubblici sanitari», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, le modifiche conseguenti a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.